Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso agli atti di accertamento emessi dalla Polizia Locale può essere proposto, alternativamente, innanzi al Giudice di Pace o al Prefetto entro 60 giorni dalla loro notificazione.

Per le sanzioni accertate dal 6 Ottobre 2011 il ricorso al Giudice di Pace deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 01/09/2011.

Alle ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto, è possibile proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla loro notificazione.

Il procedimento si svolge in contraddittorio tra le parti, in udienza innanzi al Giudice terzo e termina con l’emanazione di una decisione del Giudice di Pace che può essere:

  • ordinanza di inammissibilità del ricorso (perché il ricorso è presentato da persona non legittimata o perché presentato oltre i termini, o perché è già stato effettuato il pagamento della sanzione, o perché è già stato presentato ricorso al Prefetto ecc.);
  • ordinanza di convalida (emessa qualora il ricorrente, parte attrice, non si presenti alla prima udienza di comparizione senza addurre alcun legittimo impedimento);
  • sentenza di rigetto (costituisce titolo esecutivo)
  • sentenza di accoglimento (con la quale annulla l’atto di accertamento).

Il procedimento è regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le deroghe previste dall’art. 204/bis del codice della strada. e le parti possono stare in giudizio personalmente, cioè senza difensore.

Modalità di presentazione

Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Parma in P.le Boito n. 1/bis o inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Documenti

Categoria
  • Codice della strada

Ultimo aggiornamento: 24 Settembre 2021 alle 10:11

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